Revoca
della patente di guida
La patente
di guida è revocata:
- dagli
Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
- quando
il titolare non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici
prescritti
- quando
il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell?art. 128,
risulti non più idoneo
- quando
il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente
con altra rilasciata da uno Stato estero
- dal Prefetto
- ai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza
- a
persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali
o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956
n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988 n.327 (Norme in materia di misure di prevenzione
personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n.575 (Disposizioni contro
la mafia) così come successivamente modificata e integrata,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi
- a
persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando
l?utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione
di reati della stessa natura
ID 57
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