Documenti
necessari per ottenere il rilascio del foglio rosa
A
partire dal giorno 11 novembre 2010 la nuova normativa impone agli Uffici
Provinciali della Motorizzazione Civile il rilascio del foglio rosa solo
dopo che il candidato alla patente ha superato positivamente la prova
di teoria. Questo comporta una sostanziale modifica della procedura amministrativa
di gestione del candidato rispetto al vecchio sistema.
Nuovo
sistema (per marche operative rilasciate a partire dall'11 novembre 2010)
valido per tutte le patenti (sia di cat B che superiori).
1)
Rilascio della marca operativa (senza foglio rosa: il candidato non
è autorizzato ad esercitarsi alla guida)
Per
ottenere il rilascio della marca operativa occorre presentare domanda
agli Uffici decentrati: S.I.I.T. settore trasporti (Uffici Provinciali
Motorizzazione) redatta su apposito modello TT 2112 (in distribuzione
presso gli Uffici).
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
Attestazione
del versamento |
- di
€ 16,00 sul c/c postale n. 4028
- di
€ 24,00 sul c/c postale n. 9001
- di € 16,00 sul c/c postale n. 4028 (per il pagamento in modo virtuale
dell'imposta di bollo sulla patente di guida)
Gli appositi moduli si possono ritirare presso gli Uffici Provinciali
della Motorizzazione Civile.
|
Fotografie |
in
numero di 2, recenti, formato tessera, su fondo bianco e a capo scoperto,
su carta non termica, uguali alla fotografia applicata sul certificato
medico, da applicare sul modello di domanda. |
Certificato
medico in bollo |
da
€ 16,00 (e fotocopia del medesimo), con fotografia, la cui data non
sia anteriore a 3 (tre) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119
del Codice della Strada. |
Documento
di identità |
Se
la domanda è presentata da candidati (patente di categoria A1) minorenni:
esibizione di un valido documento di identità, con relativa fotocopia,
dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di un tutore (genitore) relativa alla
residenza del candidato. |
Fotocopia
della patente eventualmente posseduta |
recando
in visione l'originale. |
Nota bene
Il certificato medico da allegare alla domanda non deve essere più
vecchio di tre mesi (90 giorni). Una volta rilasciata la marca operativa
il certificato medico vale fino alla scadenza del foglio rosa. Qualora
per lo stesso candidato si debba ripresentare una nuova domanda , il certificato
medico allegato alla precedente non è più valido e bisogna allegarne uno
nuovo.
Nei casi di patenti speciali in cui il certificato medico non riporta
alcuna scadenza può essere allegato a domande con qualsiasi data. Tuttavia,
anche in questo caso, ne va presentato uno nuovo se per lo stesso candidato
occorre ripresentare una nuova domanda.
2)
Il giorno dopo la data di rilascio della marca operativa il candidato
può già sostenere l'esame di teoria (ammesso che abbia già svolto le 20
ore di lezione previste dal programma ministeriale, se iscritto ad una
autoscuola).
3)
Entro 6 mesi dalla data di rilascio della marca operativa il candidato
ha a disposizione 2 tentativi per superare l'esame di teoria.
4)
Una volta che il candidato è risultato idoneo alla teoria viene reso valido
il foglio rosa per le esercitazioni alla guida. Il candidato può sostenere
l'esame di guida fino a 2 volte nell'arco dei 6 mesi di validità del foglio
rosa.
Riporto
dell'esame di teoria. L'accentuata
diminuzione di risorse organiche dell'Amministrazione, determinata da
un più che decennale "turn over", ha comportato, tra
le altre difficoltà operative, una contrazione del numero delle
sedute d'esame pratico per il conseguimento delle patenti di guida. Di
conseguenza al fine di non penalizzare i candidati che hanno incontrato
oggettive difficoltà nella fase di prenotazione ed effettuazione
dell'esame pratico e che, nel caso di infruttuoso decorso del termine
semestrale dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, a tutt'oggi
devono sostenere nuovamente l'esame di teoria, si ritiene necessario che,
alle condizioni inderogabilmente specificate nella presente circolare,
l'esito positivo della prova di teoria venga trascritto sul nuovo "foglio
rosa".
La richiesta
di riporto è possibile per una sola volta. Pertanto in caso di
mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità
del secondo "foglio rosa", il candidato dovrà ripetere
la prova di teoria.
Si precisa
inoltre che:
- l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente,
entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente
autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo
a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da
considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova
autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in
cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici
Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il
termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;
- il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto
dall'art. 122 del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati,
è possibile derogare all'obbligo di richiedere il riporto di teoria
presentando la richiesta di un nuovo foglio rosa il giorno successivo
alla scadenza semestrale della precedente autorizzazione ad esercitarsi
alla guida:
a) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità
del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada.
In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire
dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque,
non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
b) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità
del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è
la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto
il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese.
In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile
anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento
dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi
dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
- il riporto dovrà essere richiesto nello stesso Ufficio Motorizzazione
civile (o sezione dell'Ufficio) in cui è stato sostenuto l'esame
di teoria;
- il riporto dovrà essere richiesto per la stessa categoria di
patente per il quale è stato sostenuto l'esame di teoria. A titolo
di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento
della categoria A1 ed è stato rilasciato il relativo "foglio
rosa" per detta categoria di patente, non sarà possibile,
riportare l'esame di teoria per la categoria A2 o A o B. E' tuttavia consentito
il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l'esame per la categoria
A ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria A speciale.
L'istanza
di riporto di teoria (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova
pratica di rilascio della patente di guida redatta, come di consueto,
sul modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento
delle tariffe -attualmente due versamenti di euro 16,00 su c/c postale
n. 4028 e un versamento di euro 26,40 su c/c postale n. 9001 - nonché
da nuovo certificato medico, nel caso in cui quello presentato in allegato
alla prima istanza, sia stato rilasciato antecedentemente a tre mesi).
Come
previsto dall'art. 121, comma 8, del codice della strada, il candidato
che ha ottenuto il riporto dell'esame di teoria sulla nuova autorizzazione
ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l'esame
pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione
stessa.
5)
L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve
effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso
un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato. Le lezioni
sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due
ore giornaliere.
6)
Al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in
autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è fatto divieto di impegnare
altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
Per i cittadini
extracomunitari è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno o carta
di soggiorno in corso di validità. Tale ultimo documento dovrà essere
esibito in originale anche in occasione dell'esame di guida.
ELENCO DELLE
STRUTTURE MEDICO-LEGALI PRESSO LE QUALI POSSONO ESSERE RICHIESTI I CERTIFICATI
PER USO PATENTE DI GUIDA
- A.S.L.
(sezione medico-legale) territorialmente competente
- Servizi
di base del distretto sanitario
- Ministero
della Salute
- Ferrovie
dello Stato
- Militare
in S.p.E.
- Polizia
di Stato
- Corpo
nazionale VV.FF.
- Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
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