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Esame
di idoneità
L'idoneità
tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue
superando una prova di verifica delle cognizioni (prova teorica) e una
prova di controllo delle capacità e dei comportamenti (prova pratica).
Gli esami
di cui sopra sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive
della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi,
questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione
del giudizio.
Le prove
d'esame sono pubbliche.
Le prove
d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla
data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
A partire
dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di
quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso
effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
Tra una prova
d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere
almeno un mese.
Gli esami
possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre
il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta
validità è consentito ripetere, per una volta soltanto,
una delle due prove d'esame.
Contestualmente
al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la
patente di guida a chi ne ha fatto richiesta.
ID12
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