Esame
di idoneità
L'idoneità
tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue
superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti
(prova pratica di guida) previo superamento della prova di controllo delle
cognizioni (prova teorica), che deve avvenire entro sei mesi dalla data
di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro
il termine stabilito per superare la prova teorica (6 mesi) non sono consentite
piu' di due prove.
Gli esami
di cui sopra sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti
con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della
Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame
e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
Le prove
d'esame sono pubbliche.
La prova
pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un
mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla
guida (foglio rosa).
A partire
dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella
per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata
su veicoli muniti di doppi comandi.
Tra una prova
d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere
almeno un mese.
Gli esami
possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre
il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta
validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica
di guida.
Contestualmente
al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la
patente di guida a chi ne ha fatto richiesta.
Vedi anche
Foglio
rosa
ID12
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