Validità
della patente i guida
In
riferimento a quanto detto in Categorie
patenti
, la gerarchia delle patenti può essere riassunta come segue:
-
Il titolare della patente A2 può guidare i veicoli della categoria A1.
- Il titolare
della patente A può guidare i veicoli della categoria A1 e A2.- Il titolare
della patente B può guidare i veicoli della categoria B1.
- Il titolare
della patente C può guidare i veicoli della categoria C1.
- Il titolare
della patente D può guidare i veicoli della categoria D1.
- Il titolare
della patente B può guidare i veicoli della categoria A1 e tricicli <15
KW se di età di almeno 21 anni
- Il titolare
della patente C1E, CE, D1E, DE può guidare i veicoli della categoria BE.
- Il titolare
della patente CE può guidare i veicoli della categoria DE, se il titolare
è in possesso della patente D.
- Il titolare
della patente CE e DE può guidare i veicoli della categoria C1E e D1E.
Durata
e conferma della validità della patente di guida
Rinnovo
QUANDO
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle
patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui
all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente
articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati
di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è
subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità
alla guida.
2. Le patenti
di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci
anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo
anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo
anno di età sono valide per tre anni.
3. Le patenti
di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni
fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite
di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici
in commissione medica locale.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria
C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti
di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e
per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo
anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria
D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto
rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta
salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione
della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria
B o BE.
5. Le patenti
di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie
AM, A1, A2, A, B1, B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide
per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1,
D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari
delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo
anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni,
previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso
una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera
b-bis).
7. L'accertamento
dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati
di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque
anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di
guida.
8. La validità
della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato
della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità.
A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti
a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque
giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati
e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della
patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni
di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita
medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute,
di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi
dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso
pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato,
deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
9. Per i
titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato
per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì
confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis
e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati
medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici
da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero
fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità
psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il
cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente,
dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.
10. L'autorità
sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che
siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della
patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la
motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti
di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque
guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo
116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB
o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente
titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.Al conducente titolare di patente di
guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto
per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma
11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 216, comma 6.
12. Chiunque
viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni
di cui all'articolo 116, commi 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano
a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.
COME
- Effettuare
una visita medica presso uno dei medici indicati all'art.119 del Codice
della Strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura
medica e della categoria di patente da rinnovare
- Portare,
al momento della visita, per quanto di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti:
- Ricevuta
versamento € 9,00 sul c/c 9001
- Ricevuta
versamento € 16,00 sul c/c 4028
- Se la
visita ha esito positivo, il medico rilascia il certificato medico all?interessato
e invia comunicazione della conferma di validità all?Ufficio Centrale
Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
- L'Ufficio
Centrale Operativo stampa e spedisce al domicilio dell'interessato un
tagliando adesivo, attestante la conferma di validità della patente
di guida, da applicare sul documento
- Per avere
informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero
verde 800 232323
ELENCO DELLE
STRUTTURE MEDICO-LEGALI PRESSO LE QUALI POSSONO ESSERE RICHIESTI I CERTIFICATI
PER USO PATENTE DI GUIDA
- A.S.L.
(sezione medico-legale) territorialmente competente
- Servizi
di base del distretto sanitario
- Ministero
della Salute
- Ferrovie
dello Stato
- Militare
in S.p.E.
- Polizia
di Stato
- Corpo
nazionale VV.FF.
- Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
Conferma
della validità della patente di guida per Italiani all'estero
COME
- Effettuare
una visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici
necessari per la conferma di validità della patente presso i medici
fiduciari delle Ambasciate o dei Consolati italiani
- Le Autorità
diplomatico-consolari rilasciano una specifica attestazione che sostituisce
temporaneamente il tagliando di convalida della patente per il periodo
di permanenza all'estero
- Nel momento
in cui si riacquisisce la residenza o la dimora in Italia si deve confermare
la patente seguendo la normale procedura di
rinnovo
La
patente scade al compleanno
La novità
si applica ai documenti di guida di categoria A e B con durata ordinaria,
ma non a quelli di categoria C e D, alla CQC ed ai casi di validità temporale
ridotta e di rinnovo in Commissione medica o presso specialisti diabetologi
della Asl
Sarà più
facile ricordare quando rinnovare la patente di guida: la scadenza del
documento ora corrisponde alla data del compleanno del conducente.
Sono state
applicate, infatti, anche alla patente di guida le nuove disposizioni
sulla scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento previste
dal "decreto semplificazioni" (decreto legge 9 febbraio 2012), come stabilito
dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con
la circolare n. 7 del 20 luglio 2012 e confermato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con la circolare n. 23907 del 7 settembre
2012.
La modifica
riguarda solo le patenti A e B (AM, A1, A2, A, B1, B e BE) con scadenza
ordinaria, cioè con durata non limitata.
Nulla cambia, invece, per le patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
e DE), per le CQC (Carta di qualificazione del conducente) e per le patenti
A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale
o da medici Asl specialisti nell'area della diabetologia e delle malattie
del ricambio.
L'allineamento
tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente
per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno il proprio documento.
Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione
alla guida.
Si parte
il 17 settembre 2012. Da questa data, infatti, in occasione della visita
di conferma di validità della patente o del primo rilascio delle categorie
di patente indicate prima, la scadenza verrà fatta coincidere con il giorno
e mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di
validità ordinario previsto dal Codice della strada.
In questo
modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012,
al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo
standard.
Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente
B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre
2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10
anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.
Invece, dai
rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data
del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità
ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data
della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata
dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard,
ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di
chiedere il rinnovo.
Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che
scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento
rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica
prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo.
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