Conversione
o riconoscimento di patente estera
I titolari
di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario)
possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la
loro patente purché non residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso
internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la
patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di
patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione
di veicoli sul territorio italiano.
E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente
italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante
elenco.
I titolari
di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea possono
guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente,
senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione di residenza
in Italia.
Per le patenti rilasciate da Stati dell?Unione Europea è consigliabile
richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di
validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato
patente).
La conversione
consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella
estera.
Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla
patente estera.
La conversione
è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri,
con i quali l?Italia ha stabilito rapporti di reciprocità (dati aggiornati
al 09/01/06):
CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI
Albania,
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
El Salvador, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica
di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia,
Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.
CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati
Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
RICHIESTA CONVERSIONE
DOVE
Uffici Periferici
del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
COME
- Compilare
modello TT 2112 (in distribuzione presso gli Uffici)
- Allegare:
- Ricevuta
del versamento di € 32,00 sul c/c 4028
- Ricevuta
del versamento di € 9,00 sul c/c 9001
- Patente
estera posseduta (in visione)
- 2
foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto,
su carta non termica
- Certificato
medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data
non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119
del Codice della Strada
Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata
dall'interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata.
Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà
all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello
- Per
i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità
- Per
patente rilasciata da Stato extracomunitario:
documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera.
La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata
dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la
patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura
- Se
la richiesta non è presentata dall'interessato:
- Delega
in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
- Fotocopia
di un documento di riconoscimento dell?interessato
RICHIESTA
RICONOSCIMENTO
DOVE
Uffici Periferici
del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
COME
- Compilare
modello TT 746 in distribuzione presso gli Uffici
- Allegare:
- Autocertificazione
in carta semplice in cui si dichiara la propria residenza anagrafica
in Italia
- Ricevuta
del versamento di € 16,00 sul c/c 4028
- Ricevuta
del versamento di € 9,00 sul c/c 9001
- Patente
estera posseduta (in visione)
- Se, secondo
la normativa italiana, la patente da riconoscere è scaduta è necessario
un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia,
la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui
all'art.119 del Codice della Strada.
Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata
dall?interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se
è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all'autenticazione
della foto direttamente presso lo sportello
- Per i
cittadini extracomunitari in possesso di patenti rilasciate da Stati
dell'Unione Europea:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.
- Se la
richiesta non è presentata dall'interessato:
- Delega
in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
- Fotocopia
di un documento di riconoscimento dell'interessato
ELENCO DELLE
STRUTTURE MEDICO-LEGALI PRESSO LE QUALI POSSONO ESSERE RICHIESTI I CERTIFICATI
PER USO PATENTE DI GUIDA
- A.S.L.
(sezione medico-legale) territorialmente competente
- Servizi
di base del distretto sanitario
- Ministero
della Salute
- Ferrovie
dello Stato
- Militare
in S.p.E.
- Polizia
di Stato
- Corpo
nazionale VV.FF.
- Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
ID 19
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