Patente
e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
Non si possono
guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli,
il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli
per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato
dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta
della azienda interessata.
La categoria
della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale
di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere
gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
Il certificato
di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto
da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario
da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato
e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende
adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
I candidati
che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi
ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni
e siano trascorsi almeno trenta giorni.
L'ufficio
competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato
di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è
valido solo se accompagnato dalla relativa patente per autoveicoli e dal
certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato
di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi
azienda.
La validità
nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della
patente di guida in possesso dell'interessato. Quando la patente viene
confermata di validità, l'ufficio competente provvede ad analoga
conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità
della patente non viene confermata, il certificato di idoneità
deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
I competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano
sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del
certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti
o della idoneità.
Le disposizioni
relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida si applicano
anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per
fatti derivanti dalla guida degli stessi.
Avverso i
provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità
alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
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