Patenti
di categoria C1, C, C1+E, C+E
PREMESSA
Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in
materia di patenti di guida le cui disposizioni sono state introdotte
dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle
direttiva 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida"
e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni
modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione
della direttiva 2011/94/UE".
Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del CdS e dell'articolo 23, comma
1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, è stato predisposto il decreto
di cui all'oggetto (di seguito definito DM), che reca la disciplina delle
modalità, contenuti e programmi degli esami utili a conseguire una patente
di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE. A tal fine
si è fatto puntuale riferimento all'allegato II del più volte citato decreto
legislativo n. 59 del 2011: lettera A, con riferimento ai contenuti dell'esame
di teoria, e lettera B, con riferimento a quelli della prova pratica di
guida.
Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in applicazione
del disposto di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2011 ("il candidato che debba
sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato
dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni ... (omissis) ...
se ha superato la prova teorica per una categoria diversa), il candidato
al conseguimento di una patente delle predette categorie, è esonerato
dal ripetere, nella prova teorica, la parte di programma propria della
patente di categoria B, necessariamente già conseguita ai sensi dell'articolo
125, comma 1, lettera a), CdS.
Si sottolinea inoltre che nei programmi della prova teorica delle patenti
di categoria C1, C, D1 e D, sono stati introdotti anche gli argomenti
relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore
a 750 Kg, propri rispettivamente delle patenti di categoria C1E, CE, D1E
e DE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità
dei procedimenti amministrativi e dell'azione amministrativa, prevedere
una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro
per una domanda esigua.
Pertanto, per il principio su esposto, il titolare di una patente di categoria
C1, C, D1 e D, conseguita nella fase a regime, che voglia conseguire rispettivamente
una patente di categoria C1E, CE, D1E e DE, non dovrà sostenere alcuna
prova teorica.
A. I CONTENUTI
DEL DM
A.1 PROVA TEORICA (VEDI ART. 1 DM)
A.1.1. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE PATENTI DI CATEGORIA C1, ANCHE
SPECIALE
La prova teorica verte sui seguenti argomenti:
- PUNTI DA 4.1.1 A 4.1.8 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 59 DEL 2011:
a) disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del
regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n.
3820/85 del Consiglio, e successive modificazioni; impiego dell'apparecchio
di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del
20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada, e successive modificazioni;
b) disposizioni che regolano il trasporto di cose;
c) documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto
di cose sia a livello nazionale che internazionale;
d) comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente
o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza nonché
rudimenti di pronto soccorso;
e) precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
f) disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni
che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
g) limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
h) fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo
del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a
particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni
di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione;
- LA PROVA VERTE INFINE SUI SEGUENTI ARGOMENTI
i) sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi
sistemi di frenatura.
A.1.2. PROGRAMMA
DELLA PROVA TEORICA PER LE PATENTI DI CATEGORIA C, ANCHE SPECIALE
La prova teorica verte sugli argomenti di cui al paragrafo A.1.1, nonché
sui seguenti:
- PUNTI DA 4.2.1 A 4.1.8 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 59 DEL 2011:
a) nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione
interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido
lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello
elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione,
cambio, ecc.);
b) lubrificazione e protezione dal gelo;
c) nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione
dei pneumatici;
d) freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti
principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
e) frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali,
collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
f) metodi per individuare le cause dei guasti;
g) manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune
riparazioni ordinarie;
h) responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e
consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate.
Qualora un candidato al conseguimento della patente di categoria C, anche
speciale, sia già in possesso della patente di categoria C1, anche speciale,
la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti
di cui al presente paragrafo.
A.1.5. MODALITÀ
PROVA TEORICA
Con riferimento alle modalità di espletamento della prova teorica, fino
alla completa predisposizione dei questionari d'esame informatizzati,
si distingue una fase transitoria (vedi art. 6, comma 1, DM) da una fase
a regime (vedi art. 1, comma 6, DM).
FASE TRANSITORIA
In fase di prima applicazione, la prova teorica continua a svolgersi,
secondo le modalità già in uso, con metodo orale. Pertanto:
• il titolare di patente di guida di categoria C1 o C, che intende conseguire
rispettivamente una patente di categoria C1E o CE, sostiene una prova
integrativa orale di verifica delle cognizioni sugli argomenti relativi
ai sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi
sistemi di frenatura.
FASE A REGIME
In tale fase, l'esame sarà svolto con sistema informatizzato, consterà
di quaranta affermazioni - estratte da un database predisposto dal Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
- in ordine alle quali il candidato dovrà indicare "V" per vero o "F"
per falso; durerà trenta minuti ed il numero massimo delle risposte errate
consentite sarà pari a quattro.
A.2 ESERCITAZIONI
DI GUIDA
Superata la prova teorica, il candidato consegue un'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida valida sei mesi (vedi art. 122 CdS).
La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso
un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS).
Al riguardo si sottolinea che, giusta il disposto dell'articolo 115, comma
1, CdS, i limiti anagrafici per il conseguimento delle patenti di categoria
C e CE, o D e DE - posti di regola, rispettivamente, in 21 e 24 anni -
possono essere ridotti rispettivamente a 18 e 21 anni, qualora il candidato
al conseguimento delle stesse sia in possesso di una qualificazione professionale
di tipo CQC cose o persone.
Infatti, il decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo
II del decreto legislativo n. 2 del 2013, prevede che:
• per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale CQC, non è più
richiesto il possesso della patente corrispondente a quella presupposta
dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire
(vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n. 286 del 2005);
• è tuttavia richiesto il possesso di un foglio rosa, per la patente corrispondente
a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che
si intende conseguire, prima dello svolgimento della parte di programma
del corso di qualificazione iniziale, relativa alle ore di guida individuale
(vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n. 286 del 2005).
Pertanto, il candidato al conseguimento di una delle predette categorie
di patenti, che comprovi l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale
CQC, può chiedere di sostenere un esame di teoria per una patente di categoria
C, a decorrere dai 18 anni, o di categoria D, a decorrere dai 21 anni,
e - in caso di esito positivo - consegue un foglio rosa per esercitarsi
alla guida di veicoli di corrispondente categoria.
Completato il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC, e superato
il relativo esame, lo stesso candidato può accedere alla prova pratica
di guida per il conseguimento della patente per la quale ha già superato
l'esame teorico.
Alla luce di quanto su esposto, i titolari di un foglio rosa per patente
di categoria C o CE, rilasciato entro la data del 18 gennaio 2013, di
età inferiore a 21 anni, potranno conseguire, entro la data di scadenza
dello stesso:
• una patente di categoria rispettivamente C1 o C1E; oppure
• una patente di categoria rispettivamente C o CE, previa frequenza di
un corso di qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di
tipo CQC per trasporto di cose e superamento del relativo esame.
A.3 PROVA
PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA C1, C,
ANCHE SPECIALI, C1E, CE
A.3.1 VEICOLI
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C,
anche speciali, C1E, CE, si svolge su veicoli conformi alle seguenti prescrizioni
tecniche, distinte per ciascuna delle predette categorie di patenti
Categoria C1: un veicolo di categoria C1 con massa limite pari
o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere
dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85
e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.
Categoria C1E: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova
per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a
1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio
deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno
pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno
largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti
possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;
il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale
effettiva.
Categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o
superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari
o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h;
il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti
per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento
(CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari
a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo
di 10 000 kg di massa totale effettiva.
Categoria CE: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo
adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari
o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore
a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza
pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio
dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio
di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;
lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso
di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo
deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.
Con riferimento
ai predetti veicoli, si sottolinea che:
• possono essere muniti, indifferentemente, di cambio manuale o di tipo
diverso, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su veicolo
con cambio diverso da quello manuale - sulla patente di guida, in corrispondenza
della categoria per la quale si sostiene l'esame, sarà annotato il codice
UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita
sarà preclusa la guida di veicoli di pari categoria con cambio manuale;
• i veicoli utilizzati per le prove per le categorie C1, C1E, C, CE, ancorché
non conformi ai requisiti minimi suindicati, possono continuare a essere
utilizzati fino alla data del 30 settembre 2013, se alla data del 17 luglio
2008 erano già inseriti nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro
di istruzione automobilistica, anche se successivamente trasferiti in
proprietà ad altra autoscuola o da altro consorzio;
• le prescrizioni relative alla massa effettiva in sede di esame dei veicoli
per le patenti di categoria C1E, C, CE, non si applicano fino alla data
del 29 giugno 2013, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 388 e tabella
2, punto 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità
2013.
Qualora la
patente di categorie C1, C, sia richiesta da mutilati e minorati fisici,
la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria,
dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.
A.3.2. OPERAZIONI
PRELIMINARI
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
- CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di
soggiorno;
• nel caso di C1, C, speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte
da certificato medico rilasciato da CML.
- CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS):
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria;
• nel caso di C1, C, speciale, la corrispondenza degli adattamenti del
veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.
- CON RIFERIMENTO AI SOLI VEICOLI DI CATEGORIA C1, C1E
Preliminarmente si rammenta al riguardo che, l'articolo 1, comma 388 e
tabella 2, punto 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità
2013 - prescrive che le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica
che svolgono la formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti,
fino alla data del 30 giugno 2013 non hanno l'obbligo di formare conducenti,
tra l'altro, per le patenti delle categorie C1, C1E, né l'obbligo della
corrispondente dotazione veicolare è prescritta dal testo vigente del
DM 17 maggio 1995, n. 317.
Poiché tuttavia tali veicoli devono essere presentati in sede di esame
muniti di doppi comandi (vedi articolo 121, comma 9, CdS), ed occorre
al contempo assicurare adeguata offerta di formazione all'utenza che intenda
conseguire tali categorie di patenti, in via provvisoria, e comunque non
oltre la data del 30 giugno 2013, si stabilisce che le autoscuole ed i
centri di istruzione automobilistica che svolgono formazione dei conducenti
per tutte le categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria
C1, C1E, messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o
altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima
provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 9, del DM n. 317 del
1995.
In tal caso, l'esaminatore verifica che la disponibilità del veicolo risulti
da dichiarazione del cedente resa su modello conforme all'allegato della
presente circolare, dalla quale deve evincersi che l'assicurazione del
veicolo messo in disponibilità, dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma
8, del DM n. 317 del 1995, copra eventuali danni che possono derivare
al conducente, allievo e/o candidato dell'autoscuola o del centro di istruzione
automobilistica, in favore dei quali è dato in disponibilità il veicolo,
nell'espletamento delle attività di esercitazioni alla guida e di prova
di verifica delle capacità e dei comportamenti.
In mancanza di tale copertura assicurativa, a ciò dovrà provvedere, con
apposita polizza, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica
che riceve il veicolo.
La dichiarazione o, se del caso, la polizza assicurativa - ovvero le relative
copie conformi - devono essere conservate presso l'autoscuola o il centro
di istruzione automobilistica, per essere esibite alle Autorità competenti
alla vigilanza sull'attività degli stessi soggetti, quali soggetti erogatori
tanto di corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento delle
patenti di guida, quanto di corsi di qualificazione iniziale di tipo CQC.
A.3.3. PROVE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA C1 E C, ANCHE SPECIALI
(VEDI ART. 2 DEL DM)
La prova pratica di guida si articola in tre fasi:
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA
SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando
le operazioni di cui ai punti da 8.1.1 a 8.1.6, dell'allegato II, lettera
B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza
e dell'eventuale poggiatesta;
c) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari,
catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
d) controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni
di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli
e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri,
ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso
l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive
modificazioni;
e) controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa
e delle sospensioni;
f) controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento,
teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico
(se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico,
fissaggio del carico.
II FASE: MANOVRE PARTICOLARI
Il candidato effettua le manovre di cui ai punti da 8.2.2 ed 8.2.3, dell'allegato
II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito
si riportano:
a) marcia indietro in curva;
b) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita
rampa o piattaforma, o strutture similari.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco
frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per
la sicurezza della sicurezza stradale né intralcio al traffico.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta
sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni
di cui ai punti da 8.3.1 a 8.3.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto
legislativo n. 59 del 2011:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico;
uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli
che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento
di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili):
ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento
di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso
da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde;
passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali;
guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III
fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle
della II fase.
Nello svolgimento delle prove, sul veicolo è presente una persona in qualità
di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo
122, comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma
3, dello stesso CdS.
A.3.4. PROVE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA C1E E CE (VEDI ART. 3
DEL DM)
La prova pratica di guida si articola in tre fasi.
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA
SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura effettuando,
oltre alle operazioni di cui alla fase I del paragrafo A.3.3, anche la
seguente, di cui al punto 8.1.7 dell'allegato II, lettera B, del decreto
legislativo n. 59 del 2011:
a) controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici.
II FASE: MANOVRE PARTICOLARI
Il candidato effettua, oltre alle manovre di cui alla fase II del paragrafo
A.3.3, anche la seguente cui ai punti da 8.2.1, dell'allegato II, lettera
B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice: all'inizio
della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non
l'uno dietro l'altro.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco
frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per
la sicurezza della sicurezza stradale né intralcio al traffico.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta
sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni
di cui alla fase III paragrafo A.3.3.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III
fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle
della II fase.
Nello svolgimento delle prove, sul veicolo è presente una persona in qualità
di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo
122, comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma
3, dello stesso CdS.
Qualora un candidato al conseguimento della patente di categoria C, anche
speciale, sia già in possesso della patente di categoria C1, anche speciale,
la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti verte esclusivamente
sugli argomenti di cui al presente paragrafo.
A.4 LUOGO
E DURATA DELLA PROVA PRATICA (VEDI ALLEGATO II, LETTERA B, PUNTI 10 ED
11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011)
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti
per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui
è richiesta la verifica.
La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore
a 45 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere
il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello
stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi
I e II e per comunicare il risultato della prova pratica.
La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al
di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili),
nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con
limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento),
rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà
affrontare.
È consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di
traffico.
A.5 DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Il DM disciplina la validità dei procedimenti amministrativi relativi
al conseguimento delle patenti di categoria C, CE, che, avviatisi entro
il 18 gennaio 2013, non risultano ancora conclusi alla data del 19 gennaio
2013: si è in tal senso previsto che tali attività siano utili a completare
il percorso formativo avviato. Più in dettaglio, e fatto salvo quanto
esposto in paragrafo A.2 con riferimento alla deroga ai limiti anagrafici
di cui all'articolo 115 CdS, per il conseguimento delle patenti di guida
di categoria C, CE, da parte del candidato titolare di CQC:
• l'idoneità conseguita alla prova di teoria effettuata entro la data
del 18 gennaio 2013, per il conseguimento di una patente di categoria
C, anche speciale, o CE, permette al candidato di accedere alla prova
di guida per il conseguimento di una patente di categoria C1, anche speciale,
o C1E dal 19 gennaio 2013, oppure - qualora il candidato almeno ventunenne
ne faccia richiesta - di categoria C, anche speciale, o CE;
• la prenotazione ad una seduta di esame di teoria per il conseguimento
di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro
il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame
di teoria per il conseguimento di una patente di categoria C1, anche speciale,
o C1E, dal 19 gennaio 2013, oppure - qualora il candidato almeno ventunenne
ne faccia richiesta - di categoria C, anche speciale, o CE;
• la prenotazione ad una seduta di esame di guida per il conseguimento
di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro
il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame
di guida per il conseguimento di una patente di categoria C1, anche speciale,
o CE, dal 19 gennaio 2013, oppure - qualora il candidato almeno ventunenne
ne faccia richiesta - di categoria C, anche speciale, o CE.
ID25
|