Carta
di qualificazione del conducente (CQC)
Notizie
Generali
Sul Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 05 aprile
2007 sono stati pubblicati tre decreti ministeriali (Decreto del Ministro
dei trasporti 7 febbraio 2007 - “enti per la formazione dei conducenti
professionali, programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente”; Decreto del Capo del
Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007 n. 371 - “rilascio
della carta di qualificazione del conducente”; Decreto del Capo del
dipartimento dei trasporti terrestre 7 febbraio 2007 n. 372 - “gestione
dei punti della carta di qualificazione del conducente”) che danno
piena attuazione alla direttiva europea 2003/59/CE e al Decreto Legislativo
21 novembre 2005 n. 286.
Successivamente
è stata emessa la Circolare ministeriale prot. n. 29092/23.18.03
del 27 marzo 2007 - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione
del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE.
Infine sulla
G.U. n. 102 del 2.5.2008 è stato pubblicato il DECRETO DIRIGENZIALE
20 marzo 2008 che modifica le modalità di rilascio della CQC in
esenzione di corso ed esame finale.
In particolare,
la sopraccitata direttiva introduce, per i conducenti che effettuano
trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta
la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione
del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver
seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo
esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.
La CQC
sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD
di cui all'art. 116, comma 8, del codice della strada e dell'art. 311
del relativo regolamento.
Coerentemente,
quindi, con tale previsione è stato previsto, un regime transitorio
durante il quale i titolari di patente di guida della categoria C e CE
ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KD potranno
ottenere il rilascio della CQC, per documentazione, senza obbligo di sostenere
il relativo esame.
Come chiarito dalla Circolare n.77898/8.3 del 10.08.2007 e dal DECRETO
DIRIGENZIALE 20 marzo 2008 sarà possibile rilasciare per documentazione
la CQC esclusivamente a conducenti titolari del CAP KD rilasciati entro
il 9 settembre 2008 o di patente di guida della categoria C conseguita
entro il 9 settembre 2009.
L'art. 8
del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio
2007, n. 371 stabilisce che:
-per quel che concerne il trasporto persone, l'obbligo di condurre veicoli
con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;
-per quel che concerne il trasporto di cose, l'obbligo di condurre veicoli
con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.
I conducenti
che conseguono il certificato di abilitazione professionale di tipo KD
dal 10.09.2008 o la patente di guida della categoria C o CE dal 10.09.2009
non potranno ottenere la CQC per documentazione ma dovranno seguire il
corso di formazione e sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre
2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né
per duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.
Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati
i certificati di abilitazione professionale di tipo KC.
Conducenti
esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente
Ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 286/2005 , la CQC non è richiesta
ai conducenti:
a) di
veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei
pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico,
o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora
immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni
di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento
della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini
privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal
conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione
che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale
del conducente.
Per quanto
riguarda l'esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si
riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.
Ai sensi
dell'art. 15 del D.L.vo 286/2005, la CQC è rilasciata:
a) ai
conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto
di persone o di cose;
b) ai
conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze
di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio
italiano.
- La CQC
può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli
adibiti al trasporto di persone, di merci o a entrambi.
- Il rilascio
avviene superando uno specifico esame di idoneità, cui si viene
ammessi previa frequenza di un corso di formazione di 280 ore, di cui
20 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli.
Rilascio
della carta di qualificazione del conducente per documentazione
L'art. 17 del D.L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere
la CQC per documentazione, in esenzione, dunque, dall'obbligo di frequentare
corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame.
In particolare, possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti:
a) residenti
in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008, del certificato di
abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti
in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida
della categoria C ovvero C+E;
c) in
altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi
sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente
di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009
della patente di guida delle categorie C o CE;
d) in
Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente
sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti
di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre
2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;".
Si sottolinea
il fatto che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del D.M.
7 febbraio 2007 non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC
per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).
Ai fini del
computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione
dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale ed il
relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire
dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone,
ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio,
una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione"
il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013,
mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata "per documentazione"
il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).
RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
(CQC) PER DOCUMENTAZIONE
(è possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente
a conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP
KD rilasciati entro il 9 settembre 2008)
(chiedere comunque le informazioni complete e aggiornate allo sportello
patenti)
1 - compilazione
della domanda sul modello MC 746 - C da ritirarsi presso gli sportelli
dell'ufficio.
La domanda deve essere firmata.
2 - attestazione
dei versamenti in conto corrente postale dei diritti (c.c. n°86083623
- Euro 9,00) e dell’imposta di bollo (c.c. n°4028 - Euro 29,24);
3 - Fotocopia
KD (e relativa patente D) o patente C, CE per residenti in Italia;
Oppure:
patente C, CE, D, DE se cittadini stranieri residenti all’estero,
che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa
stabilita sul territorio italiano, titolari di patente estera. In questo
caso è obbligatorio allegare una dichiarazione della suddetta ditta,
rilasciata su carta intestata, con firma e fotocopia documento di identità
del rappresentante legale, e contenente tutti i dati identificativi del
dipendente interessato che certifichi la sua dipendenza dalla ditta stessa;
4 - permesso
di soggiorno,in corso di validità, e sua fotocopia (per cittadini
extracomunitari residenti in Italia);
5 - fotocopia
del codice fiscale
6 - una
fotografia formato tessera, a capo scoperto, recente.
N.B. Se la
pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita
una delega sottoscritta ed un documento d’identità personale
del delegante;
I conti correnti
dovranno essere sempre compilati a nome del richiedente, indicando il
cognome da nubile per le donne coniugate.
Il conducente
ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione
del conducente, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato della
patente di guida.
RILASCIO
DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER DOCUMENTAZIONE
E RICLASSIFICAZIONE DEL CAP KD IN KB (circolare n. 77898/8.3 del 10.08.2007)
(è possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente
a conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP
KD rilasciati entro il 9 settembre 2008)
(chiedere comunque le informazioni complete e aggiornate allo sportello
patenti)
Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD
è valido anche, ai sensi dell'art. 310, comma 2, del regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada, anche per la guida
dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del
CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l'istanza per il
rilascio della CQC per "documentazione", presentare anche istanza
per il rilascio del certificato KB.
1 - compilazione
della domanda sul modello MC 746 - C da ritirarsi presso gli sportelli
dell'ufficio.
La domanda deve essere firmata.
2 - attestazione
dei versamenti in conto corrente postale dei diritti (c.c. n°86083623
- Euro 18,00) e dell’imposta di bollo (c.c. n°4028 - Euro 43,86)
per il rilascio della CQC e del CAP “KB”
3 - Fotocopia
KD (e relativa patente D) per residenti in Italia;
4 - permesso
di soggiorno,in corso di validità, e sua fotocopia (per cittadini
extracomunitari residenti in Italia);
5 - fotocopia
del codice fiscale
6 - una
fotografia formato tessera, a capo scoperto, recente.
N.B. Se la
pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita
una delega sottoscritta ed un documento d’identità personale
del delegante;
I conti correnti
dovranno essere sempre compilati a nome del richiedente, indicando il
cognome da nubile per le donne coniugate.
Il conducente
ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione
del conducente, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato della
patente di guida.
Duplicato
della CQC
(chiedere comunque le informazioni complete e aggiornate allo sportello
patenti)
Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo
di validità allo scadere del quinquennio, anche:
a)
per deterioramento;
b)
per smarrimento, furto o distruzione.
Il conducente
ha, inoltre, l'obbligo di richiedere il duplicato della CQC nel caso in
cui, a qualsiasi titolo, richieda il duplicato della patente di guida.
Tale esigenza nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero
della patente di guida.
La richiesta
di duplicato per deterioramento dovrà essere presentata ad
un Ufficio Motorizzazione civile, allegando:
1 -
compilazione della domanda sul modello MC 746 - C da ritirarsi presso
gli sportelli dell'ufficio.
La domanda deve essere firmata.
2 - attestazione
dei versamenti in conto corrente postale dei diritti (c.c. n°86083623
- Euro 9,00) e dell’imposta di bollo (c.c. n°4028 - Euro 29,24);
3 - Fotocopia
KD (e relativa patente D) o patente C, CE per residenti in Italia;
Oppure:
patente C, CE, D, DE se cittadini stranieri residenti all’estero,
che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa
stabilita sul territorio italiano, titolari di patente estera. In questo
caso è obbligatorio allegare una dichiarazione della suddetta ditta,
rilasciata su carta intestata, con firma e fotocopia documento di identità
del rappresentante legale, e contenente tutti i dati identificativi del
dipendente interessato che certifichi la sua dipendenza dalla ditta stessa;
4 - permesso
di soggiorno,in corso di validità, e sua fotocopia (per cittadini
extracomunitari residenti in Italia);
5 - fotocopia
del codice fiscale
6 - una
fotografia formato tessera, a capo scoperto, recente.
N.B. Se la
pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita
una delega sottoscritta ed un documento d’identità personale
del delegante;
I conti correnti
dovranno essere sempre compilati a nome del richiedente, indicando il
cognome da nubile per le donne coniugate.
La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o distruzione
dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile, allegando:
1 - compilazione
della domanda sul modello MC 746 - C da ritirarsi presso gli sportelli
dell'ufficio.
La domanda deve essere firmata.
2 - attestazione
dei versamenti in conto corrente postale dei diritti (c.c. n°86083623
- Euro 9,00)
3 - la
denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia.
4 - Fotocopia
KD (e relativa patente D) o patente C, CE per residenti in Italia; (Nel
caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della CQC, mentre
è in corso la procedura di duplicato della patente di guida, il
rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della patente.)
Oppure:
patente C, CE, D, DE se cittadini stranieri residenti all’estero,
che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa
stabilita sul territorio italiano, titolari di patente estera. In questo
caso è obbligatorio allegare una dichiarazione della suddetta ditta,
rilasciata su carta intestata, con firma e fotocopia documento di identità
del rappresentante legale, e contenente tutti i dati identificativi del
dipendente interessato che certifichi la sua dipendenza dalla ditta stessa;
5 - permesso
di soggiorno,in corso di validità, e sua fotocopia (per cittadini
extracomunitari residenti in Italia);
6 - fotocopia
del codice fiscale
7 - una
fotografia formato tessera, a capo scoperto, recente.
N.B. Se la
pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita
una delega sottoscritta ed un documento d’identità personale
del delegante;
I conti correnti
dovranno essere sempre compilati a nome del richiedente, indicando il
cognome da nubile per le donne coniugate.
Conversione
CQC rilasciato da uno stato CEE
(chiedere comunque le informazioni complete e aggiornate allo sportello
patenti)
La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro
dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può
essere convertita in equipollente documento italiano ad un conducente
che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze
di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.
La carta
di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione
europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere
duplicata, per smarrimento o furto, in equipollente documento italiano,
ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora
alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia,
previo accertamento, presso le competenti autorità dello Stato
di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare
sia in corso di validità e su di essa non gravino provvedimenti
sanzionatori.
Sanzioni
Il regime sanzionatorio relativo al possesso della carta di qualificazione
del conducente o del CAP è costruito in modo essenzialmente analogo
a quello relativo alla patente di guida. È vietato, infatti, guidare
un veicolo per cui è richiesta la carta di qualificazione o il
CAP senza averli conseguiti ovvero quando sono scaduti di validità
o sono stati revocati.
Guida
senza CQC (carta di qualificazione del conducente) o senza CAP (certificato
di abilitazione professionale)
È
punito con sanzioni amministrative, chiunque guida un veicolo per il quale
è richiesto il possesso della carta di qualificazione del conducente
o del certificato di abilitazione professionale senza averli mai conseguiti
ovvero quando gli stessi titoli abilitativi sono stati revocati.
È
sempre prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per sessanta giorni cosicché lo stesso, accertata l'infrazione,
deve essere immediatamente sottratto alla circolazione e sottoposto a
custodia affidandolo allo stesso conducente, senza possibilità
di guida, al proprietario del veicolo ovvero, in mancanza, ad un custode-acquirente
autorizzato secondo quanto disposto dell'art. 214 C.D.S.
Si applicano
a tale violazione anche le disposizioni dell'art. 116 c. 12, relative
all'incauto affidamento. Infine, le stesse sanzioni amministrative sono
applicate quando si circola senza aver ottenuto il rilascio della carta
di qualificazione o del CAP o di una sua dichiarazione sostitutiva, pur
avendo superato con esito favorevole il relativo esame.
Guida
con CQC scaduta di validità
È
punito con sanzioni amministrative, chiunque guida un veicolo per il quale
è richiesto il possesso della carta di qualificazione del conducente
quando la carta di qualificazione stessa è scaduta di validità.
Il documento di abilitazione è immediatamente ritirato ed è
trasmesso all'ufficio del DTT competente per territorio che provvede alla
sua restituzione al titolare solo dopo aver verificato che la validità
del documento sia stata confermata.
Decurtazione
punti sulla CQC e sul CAP KB
La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126-bis (patente a
punti) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
si applica alla carta di qualificazione di conducenti residenti in Italia.
Il punteggio
attribuito alla carta di qualificazione non si cumula, nel caso in cui
un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione
valida per il trasporto di persone e di carta di qualificazione del conducente
valida per il trasporto di cose.
Il punteggio
non si cumula anche nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente
titolare di carta di qualificazione del conducente e del certificato di
abilitazione professionale di tipo KB.
L’applicazione
dell’art. 126-bis del codice della strada alla carta di qualificazione
del conducente decorre dopo dodici mesi (cioè dal 05.04.2008) dall’avvio
delle procedure fissate con il decreto dirigenziale di cui all’art.
17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , per il rilascio
della carta di qualificazione in esenzione dall’esame.
In caso di
perdita totale del punteggio, il titolare della carta di qualificazione
del conducente deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa.
L’esame
di revisione di cui al comma 1 si svolge sull’intero programma e
secondo le modalità previste per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente.
L’esito
positivo dell’esame di revisione per la carta di qualificazione del
conducente non permette di acquisire punti eventualmente detratti dalla
patente di guida. Parimenti, l’esito positivo dell’esame di
revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente
detratti dalla carta di qualificazione del conducente.
In caso di
decurtazione dell’intero punteggio sia dalla carta di qualificazione
del conducente che dal certificato di abilitazione professionale di tipo
KB, il conducente sostiene l’esame di revisione secondo il programma
previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la
guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni)
che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il conducente
ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa decurtazione di
punteggio, l’esame di revisione si svolge secondo il programma previsto
per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del
veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione.
I corsi di
recupero dei punti per la carta di qualificazione dei conducenti e dei
certificati di abilitazione professionale di tipo KB hanno durata di 20
ore e consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti.
Il corso
si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione
non può avere durata superiore a tre ore giornaliere. Sono consentite
al massimo sei ore di assenza. L’allievo assente per un numero superiore
di ore ripete l’intero corso; l’allievo assente per un numero
uguale o inferiore ottiene l’attestato di frequenza solo dopo aver
recuperato le ore non frequentate.
Non è
possibile frequentare, contemporaneamente, un corso per il recupero dei
punti della carta di qualificazione dei conducenti o del certificato di
abilitazione professionale di tipo KB ed un corso per il recupero dei
punti della patente di guida.
Revoca
della CQC o del CAP tipo KB
La carta
di qualificazione del conducente o il CAP tipo KB sono revocati quando
il conducente titolare:
- a
seguito di esame di revisione della carta stessa o del CAP tipo KB sia
stato giudicato non idoneo;
- è
stato oggetto di revoca della patente posseduta a seguito di esito negativo
della revisione per perita totale di punteggio.
ID33
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