La
patente a punti
Come funziona
la patente a punti
All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20
punti. Tale punteggio, annotato all'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, subisce decurtazioni, nella misura indicata da apposita tabella,
a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento indicate nella tabella medesima.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione. Ogni variazione del punteggio è comunicata
agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ai
titolari di patenti rilasciate dopo l'ottobre 2003, per le violazioni
commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, le decurtazioni
verranno raddoppiate.
Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo
di 2 anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio
iniziale, entro il limite dei 20 punti. Al conducente che è in
possesso di tutti i 20 punti verranno accreditati 2 punti ogni biennio
sino ad arrivare a un massimo di 30 punti.
Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole o da soggetti pubblici o privati
autorizzati, consente di riacquistare punti.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica. A tal fine viene disposta la revisione
della patente di guida (cioè bisogna sostenere nuovamente l'esame
teorico e pratico). Se il titolare della patente non si sottopone al prescritto
accertamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione,
la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato e il documento
viene ritirato e conservato dagli organi di polizia stradale.
Corsi di ricupero punti
E' possibile ricuperare punti persi frequentando appositi corsi presso
le autoscuole o presso enti pubblici autorizzati.
La
frequenza dei corsi è soggetta alle seguenti condizioni:
- non e' possibile iscriversi ad un corso se non si e' prima ricevuta,
da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, la comunicazione di
decurtazione del punteggio;
- non e' possibile frequentare piu' di un corso per ogni comunicazione
di decurtazione del punteggio;
- non e' consentito frequentare due corsi contemporaneamente;
- non è possibile iscriversi ad un corso se si è già
azzerata la dotazione di punti sulla propria patente (in tal caso occorre
sostenere nuovamente l'esame teorico e pratico come per conseguire una
nuova patente).
Per il ricupero dei punti sono previsti due tipi di corsi:
1) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle
categorie A, B, B+E, i corsi consentono di ricuperare 6 punti, hanno durata
di 12 ore e devono essere svolti in un arco temporale non superiore a
due settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore
a due ore giornaliere;
2) per i titolari di patente di guida delle categoria C, C+E, D, D+E e
del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB i corsi
consentono di ricuperare 9 punti, hanno durata di 18 ore e devono essere
svolti in un arco temporale non superiore a quattro settimane consecutive;
ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
Durante
lo svolgimento del corso, sono consentite al massimo:
- quattro ore di assenza per i corsi di cui al punto 1);
- sei ore di assenza per i corsi di cui al punto 2).
L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovra'
ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre
gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza
previste potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver ricuperato
le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici
e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni
di ricupero.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato in duplice copia. Una
copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra
all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento
dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla
fine del corso.
Il
reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione
di frequenza del corso e verra' effettuato non appena il Centro elaborazione
dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avra' avuto comunicazione
dell'attestazione di frequenza.
Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri
ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del
corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente
non potra' godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovra' sottoporsi
ad esame di revisione.
Programma
dei corsi per il ricupero di sei punti
Il programma comprende le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso
di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione di soccorso (1
ora);
f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);
g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1
ora).
Programma
dei corsi per il recupero di nove punti
Il programma comprende le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso
di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione di soccorso (1
ora);
f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
g) responsabilita' del trasporto pubblico di persone (2 ore);
h) responsabilita' del trasporto pubblico di cose (2 ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2
ore).
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