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Certificato
di idoneità per la guida di ciclomotori
A decorrere
dal 1º luglio 2004, per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia
compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida,
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
a seguito di specifico corso con prova finale.
Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato
di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno
dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto
del conseguimento di una patente.
Gli aspiranti al conseguimento del certificato possono frequentare appositi
corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato
è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore
del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare
ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola. E' possibile
consentire la partecipazione ai corsi anche ai tredicenni che compiano
i 14 anni nell'arco dell'anno scolastico. La prova finale dei corsi organizzati
in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione
dei corsi.
Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito
il certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25. Si applica altresì
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta
giorni (In vigore dal 1º luglio 2004).
Programma dei corsi
I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida
dei ciclomotori sono svolti presso le scuole o presso le autoscuole.
Le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei ciclomotori
vertono sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
n) valore e necessità della regola;
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) la salute;
q) rispetto dell'ambiente.
Svolgimento
dei corsi
I corsi svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno durata di 20 ore,
così ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.
I corsi svolti
presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, così ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.
Esame
Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è rilasciato a coloro
che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti
previsti dal programma.
Per essere ammessi all'esame, i candidati devono aver partecipato ad un
corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole. Non sono consentite
più di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione
dei punti a), b) e c) sopra elencate (vedi "Svolgimento dei corsi"). Nel
caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente,
ai fini dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati
che hanno terminato i corsi da più di un anno. Trascorso tale periodo,
i candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi all'esame.
Per i minori di anni 18, l'ammissione all'esame è subordinato all'assenso
scritto di un tutore del candidato.
La richiesta
di ammissione agli esami deve essere redatta su apposito modello. Alla
richiesta devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto
corrente relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di
veicoli a motore) della legge 1º dicembre 1986, n. 870;
b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze
del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda
ed al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri).
L'esame consiste
in una prova teorica volta tramite questionario e attiene agli argomenti
del programma sopraesposto. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza
di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerano quella
proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate è al massimo di quattro.
L'esame dei
candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici è espletato
da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi.
L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole
è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Questionari
d'esame
Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante elaborazione
meccanografica, da un "database" predisposto dal Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo
di casualità elaborato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che provvede
anche alla stampa delle schede.
Ogni scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che possono
essere:
- tutte e tre vere;
- due vere e una falsa;
- una vera e due false;
- tutte e tre false.
La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo
pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Il certificato di idoneità
Non
è un documento di identità. Viene
rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è necessario
per la guida del ciclomotore e deve essere accompagnato dal documento
di riconoscimento personale.
Modalità
di ripetizione dell'esame per il patentino per i candidati
Circolare del Ministero (01/07/2004)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre
Roma, 25
giugno 2004
Prot. n. MOT3/2798/M350
OGGETTO:
Esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione alla guida
dei ciclomotori. Integrazione alla circolare prot. MOT3/4985/M310 del
16 dicembre 2003.
In relazione
alle richieste di chiarimento pervenute, con riferimento alla circolare
indicata in oggetto, si precisa che, in caso di esito negativo della prova
d?esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori, un candidato può ripetere più prove senza limitazioni, entro
un anno dalla fine del corso, sia presso l?istituto scolastico o l?autoscuola
dove ha frequentato il corso, sia presso altro istituto scolastico o autoscuola,
sia presso un ufficio provinciale del dipartimento per i trasporti terrestri.
Inoltre,
al fine di favorire l?accesso all?esame al maggior numero possibile di
candidati, è consentito, in via eccezionale, a coloro che hanno frequentato
il corso presso un istituto scolastico ma che non hanno potuto svolgere
l?esame presso detta struttura, di sostenere l?esame direttamente presso
un?autoscuola ovvero presso un ufficio provinciale del dipartimento per
i trasporti terrestri, previa presentazione della domanda e dei relativi
versamenti, nonché della documentazione che attesti la frequenza del corso.
Si conferma,
altresì, che ai candidati respinti, conformemente a quanto previsto al
paragrafo 4 della circolare indicata in oggetto, deve essere restituita
solo l?attestazione di versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto
1992, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
non viene loro rilasciato.
Ai candidati
assenti, invece, è consentito richiedere una nuova seduta d?esame sulla
base della domanda e dei versamenti già presentati.
Infine, si
fa presente che gli esami degli allievi delle autoscuole possono svolgersi
durante una ordinaria seduta d?esame per il conseguimento delle patenti
di guida, a condizione che la seduta sia complessivamente non inferiore
a tre ore, che i turni dei candidati al conseguimento della patente di
guida e dei candidati al conseguimento del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori siano distinti, che i candidati al conseguimento
della patente di guida siano non meno di ventiquattro e che sia rispettato
il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della seduta.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini
Certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori. Decreto legge 30 giugno
2005, convertito, con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n.
MOT3/4397/M350
Roma, 2 settembre 2005
Sulla Gazzetta
Ufficiale del 22 agosto 2005 è stata pubblicata la legge 17 agosto
2005 n. 168 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 30 giugno
2005, n. 115 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità
di settori della pubblica amministrazione".
In particolare, per quanto riguarda le disposizioni relative al rilascio
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, contenute
negli articoli 5 e 5 bis della legge in esame, la normativa ha introdotto
alcune novità che rendono pertanto necessario riepilogare ed aggiornare
le disposizioni già fornite in materia con le circolari MOT3/3616/M310
del 6 luglio 2005 e MOT3/3949/M310 del 21 luglio 2005, che devono ritenersi
abrogate.
- 1. è
stato fissato al 1 ottobre 2005 il termine di decorrenza dell'obbligo,
per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori.
- 2. L'obbligo
di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età
a partire dal 1 ottobre p.v. Tali soggetti, quindi, possono conseguire
il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori a seguito
di esame, con le modalità indicate al paragrafo 2 della circolare
MOT3/4391-4374/M350 del 15 dicembre 2004.
- 3. Coloro
che compiono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, possono
ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori senza esame, previa presentazione, all'Ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti
documenti:
- attestazione
di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
- attestazione
di versamento di € 7,80 su conto corrente n. 9001;
- certificato
medico, di data non anteriore a sei mesi che attesti il possesso
dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della
categoria A. La legge 168/2005 in esame prevede che fino al 1 gennaio
2008 la certificazione medica potrà essere rilasciata da
un "medico di medicina generale" che deve attestare che
il richiedente sia in possesso di "condizioni psicofisiche
di principio non ostative all'uso del ciclomotore". Al riguardo,
questa Amministrazione ha interessato il competente Ministero della
salute, affinché lo stesso specifichi quali debbano intendersi
le condizioni psicofisiche minime che un soggetto deve possedere
per poter condurre ciclomotori, nonché quali siano i medici
competenti a rilasciare la certificazione di idoneità. Nelle
more che il Ministero della salute fornisca le suddette informazioni,
codesti Uffici potranno accettare certificazioni rilasciate da medici
che svolgono la loro attività sia in regime libero professionale
sia nell'ambito di strutture pubbliche, che attestino che l'interessato
sia in possesso di "condizioni psicofisiche di principio non
ostative all'uso del ciclomotore";
- attestato
di frequenza di specifico corso presso un'autoscuola. Detto
corso verte sulle materie previste dall'art. 1 del D.M. 30 giugno
2003 ed ha durata di 12 ore, così suddivise: 4 ore da destinare
alle norme di comportamento, 6 ore da destinare alla segnaletica
e altre norme di circolazione e 2 ore da destinare all'educazione
al rispetto della legge. Non sono ammesse più di tre ore
di assenza. Le autoscuole possono effettuare corsi cumulativi, sia
per candidati maggiorenni che minorenni (questi ultimi, tuttavia,
dovranno poi sostenere l'esame). La partecipazione alle lezioni
deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto
nell'allegato 1, del D.M. 30 giugno 2003. L'attestato di frequenza
dovrà essere rilasciato, al termine del corso, conformemente
al modello previsto all'allegato 1 della presente circolare. Non
potrà essere rilasciato il suddetto attestato di frequenza
a coloro che superano le tre ore di assenza.
- 4. La
domanda da presentare all'Ufficio provinciale per ottenere il rilascio
senza esame del suddetto documento può essere redatta anche utilizzando
il modello 2112 MEC; in tal caso, in corrispondenza della casella "patente
richiesta", l'interessato dovrà scrivere la sigla "CIGC".
- 5. L'istanza
per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi
ha già compiuto il diciottesimo anno di età.
- 6. L'obbligo
di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti
al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
per esame.
- 7. I candidati
minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del
certificato di cui all'oggetto anteriormente al 1º luglio 2005,
ma che sostengono l'esame dopo tale data, devono produrre il certificato
medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori.
- 8. Coloro
che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1º luglio 2005,
non devono produrre il certificato medico. Coloro che hanno sostenuto,
con esito positivo, dal 1º luglio 2005 l'esame per il conseguimento
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza
aver prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli
Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo.
I candidati minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio,
che sostengono l'esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza
dell'obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l'esame
ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico.
- 9. Non
sono obbligati a produrre l'attestazione di frequenza del corso i maggiorenni
i cui certificati siano stati rilasciati senza esame, nel periodo intercorrente
tra il 1º luglio 2005 ed il 22 agosto 2005; parimenti non hanno
l'obbligo di produrre la suddetta attestazione i maggiorenni che hanno
presentato all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri,
entro il 22 agosto 2005, l'istanza di conseguimento del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori.
- 10. Eventuali
richieste di duplicato del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori devono essere corredate dal certificato di idoneità
psicofisica.
- 11. I
titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità,
ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale
certificato devono restituirlo all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida. La legge
168/2005 ha introdotto anche altre importanti novità in materia:
a) possibilità di sottoporre a procedimento di revisione il titolare
di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi
dell'art. 128 del codice della strada, limitatamente alla verifica della
sussistenza dei requisiti psicofisici; b) possibilità di sospendere
il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi
dell'art. 129 del codice della strada, in caso di perdita temporanea
dei requisiti psicofisici; c) possibilità di revocare il certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 130
del codice della strada, in caso di perdita definitiva dei requisiti
psicofisici; d) introduzione del principio della scadenza di validità
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi
dell'art. 126 del codice della strada. Il rinnovo di validità
avviene secondo le scadenze previste per la patenti di guida della categoria
A. Con successivo provvedimento saranno fornite disposizioni operative
relative alla procedura di rinnovo dei certificati di idoneità
alla guida dei ciclomotori. Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni,
la data di scadenza di validità ed eventuali prescrizioni devono
essere annotate manualmente sul certificato stesso.
IL
DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini
Allegato
alla circolare prot. n. MOT3/4397/M350 del 2 settembre 2005
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ATTENZIONE!
Per scaricare la Guida per la preparazione all'esame del patentino
realizzata dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti clicca QUI
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