Patente
AM per la guida dei ciclomotori
Disciplina
della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità
e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM,
nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali
è richiesta la predetta patente
Come è noto,
a decorrere dalla data del 19 gennaio 2013, per la guida di ciclomotori
a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, il certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore (di seguito CIGC) è stato sostituito dalla
patente UE di categoria AM, quale introdotta dal D.Lgs. n. 59 del 2011.
Pertanto,
a decorrere dal 19 gennaio 2013, i CIGC già rilasciati entro la data del
18 gennaio 2013:
• mantengono la loro validità su territorio nazionale (vedi art. 25, comma
1, D.L.gs. n. 59 del 2011);
• sono sottoposti alla disciplina della patente AM (vedi art. 25, comma
3, D.Lgs. n. 59 del 2011);
• sono sostituiti con patente AM, in caso dì richiesta di duplicato a
qualunque titolo (conferma di validità, deterioramento, smarrimento, furto,
distruzione) (vedi art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 59 del 2011).
Inoltre,
dal 19 gennaio 2013, qualora un titolare di CIGC, conseguito prima voglia
condurre ciclomotori a due o tre ruote o quadricicli leggeri in ambito
UE o SEE, richiede un duplicato dello stesso, affinché l'UMC emetta una
patente AM. Al riguardo si ricorda che la patente AM è conseguibile in
Italia a decorrere dai 14 anni, ma abilita alla guida dei relativi veicoli
in ambito UE o SEE solo a decorrere dal compimento dei 16 anni, fatta
salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità
nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.
Ai fini del
conseguimento, la patente di categoria AM, come ogni altra patente, è
disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 115, 116, 121 (come
modificati dal D.Lgs. n. 59 del 2011) e 122 CdS.
Da ciò deriva
che:
• le modalità di conseguimento di una patente di categoria AM, sia per
candidati minorenni che maggiorenni (ed a prescindere dalla data nella
quale si è compiuta la maggiore età), sono identiche;
• queste si articolano in prova teorica e prova pratica di guida, reiterabili
con le modalità (massimo due volte per ciascuna prova) e con le tempistiche
(massimo sei mesi per ciascuna prova) prescritte per tutte le altre categorie
di patenti (vedi articoli 121 e 122 CdS);
• il candidato che ottiene l'idoneità alla prova teorica consegue un'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa) valida sei mesi (vedi
art. 122 CdS);
• la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso
un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS).
Alla luce
di quanto sopra esposto, ne consegue che;
• non saranno più svolti corsi di formazione, per la preparazione alla
prova teorica, presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria:
il candidato al conseguimento di una patente AM, pertanto, potrà prepararsi
a tale prova come "privatista" o frequentando un'autoscuola;
• in ogni caso, per prenotarsi alla prova teorica, non è più richiesto
l'attestato di frequenza del relativo corso, la cui disciplina, come sopra
specificato, è stata soppressa;
• per prenotarsi alla prova pratica di guida non è più richiesta alcuna
dichiarazione di formazione adeguata.
Tutto ciò
premesso, in ordine alla disciplina concernente il conseguimento della
patente di categoria AM, è stato predisposto il decreto di cui all'oggetto
(di seguito decreto per patente AM), i cui contenuti, di seguito, si illustrano.
1. I PROVA
TEORICA
1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente
di guida della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
n) valore e necessita' della regola;
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori;
q) rispetto dell'ambiente;
r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza.
2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite
questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità.
Ciascun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in conformità
ai contenuti precedentemente elencati. Per ogni affermazione il candidato
deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta
affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di venticinque
minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è
non superiore a tre.
1.2 ESERCITAZIONI
ALLA GUIDA (vedi art. 2)
Superata la prova teorica, il candidato conseguirà un foglio rosa, al
fine di esercitarsi alla guida su ciclomotore a due o tre ruote o su quadriciclo
leggero. Al riguardo si fa presente che:
• qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a due ruote, o
su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri non omologati per il
trasporto di un passeggero a fianco del conducente, le stesse si svolgono
in luoghi poco frequentati;
• qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a tre ruote o
quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco
del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo
una persona in qualità di istruttore, titolare dei requisiti di cui all'articolo
122, comma 2, CdS.
1.3 PROVA
PRATICA DI GUIDA (vedi art. 3)
1.3.1 VEICOLI
Si rammenta che, ai sensi dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo
n. 59 del 2011, tale prova può essere svolta, indifferentemente, con ciclomotore
a due ruote o a tre ruote o con quadriciclo leggero, purché omologati
per il posto di un passeggero oltre al conducente.
Fino all'emanazione di un successivo e specifico decreto, non sono ammessi
all'esame ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri che non siano
dotati di retromarcia (vedi art. 3, comma. 3).
Tali veicoli possono essere muniti, indifferentemente, di cambio automatico
o manuale, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su
veicolo con cambio automatico - sulla patente di guida, in corrispondenza
della categoria ...AM, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto
al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di
veicoli di categoria AM con cambio manuale.
Ai sensi dell'articolo 121, comma 9, CdS, tali veicoli, ai fini della
prova pratica di guida, sono esonerati dall'obbligo dell'istallazione
dei doppi comandi.
1.3.2 PROVE
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli UMC ovvero, nel
solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri
di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami
fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di
categoria A.
La prova consta di due fasi:
• la prima consiste nell'esecuzione di talune manovre, da svolgersi in
area appositamente attrezzata: manovre diverse a seconda che la prova
sia sostenuta su ciclomotore a due ruote, ovvero su ciclomotore a tre
ruote o su quadriciclo leggero. In tale fase il candidato, a prescindere
dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida;
• la seconda, a cui si accede solo se si è superata la prima, verifica
la capacità di guida del candidato nei traffico. In tale fase sul veicolo,
diverso dal ciclomotore a due ruote, è presente una persona in qualità
di istruttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 122, comma
2, CdS.
Per i contenuti specifici delle manovre (identici a quelle già previsti,
alla data della presente circolare, per la prova pratica di guida per
il conseguimento di un CIGC), si rimanda agli allegati 2 e 3 del decreto
per patente AM.
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