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Certificato di idoneità per la guida di ciclomotori

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Certificato di idoneità per la guida di ciclomotori

A decorrere dal 1º luglio 2004, per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale.

Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

Gli aspiranti al conseguimento del certificato possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola. E' possibile consentire la partecipazione ai corsi anche ai tredicenni che compiano i 14 anni nell'arco dell'anno scolastico. La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.

Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25. Si applica altresì la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni (In vigore dal 1º luglio 2004).

Programma dei corsi
I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori sono svolti presso le scuole o presso le autoscuole.
Le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei ciclomotori vertono sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
n) valore e necessità della regola;
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) la salute;
q) rispetto dell'ambiente.

Svolgimento dei corsi
I corsi svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno durata di 20 ore, così ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge;
d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.

I corsi svolti presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, così ripartite:
a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento;
b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.

Esame
Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti previsti dal programma.
Per essere ammessi all'esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole. Non sono consentite più di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione dei punti a), b) e c) sopra elencate (vedi "Svolgimento dei corsi"). Nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame. Non sono ammessi all'esame candidati che hanno terminato i corsi da più di un anno. Trascorso tale periodo, i candidati dovranno frequentare un nuovo corso per essere ammessi all'esame.
Per i minori di anni 18, l'ammissione all'esame è subordinato all'assenso scritto di un tutore del candidato.

La richiesta di ammissione agli esami deve essere redatta su apposito modello. Alla richiesta devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a:
a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1º dicembre 1986, n. 870;
b) tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri).

L'esame consiste in una prova teorica volta tramite questionario e attiene agli argomenti del programma sopraesposto. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è al massimo di quattro.

L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.
L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Questionari d'esame
Le schede contenenti le domande d'esame sono stampate, mediante elaborazione meccanografica, da un "database" predisposto dal Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di casualità elaborato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che provvede anche alla stampa delle schede.
Ogni scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che possono essere:
- tutte e tre vere;
- due vere e una falsa;
- una vera e due false;
- tutte e tre false.
La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.

Il certificato di idoneità
Non è un documento di identità. Viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è necessario per la guida del ciclomotore e deve essere accompagnato dal documento di riconoscimento personale.

Modalità di ripetizione dell'esame per il patentino per i candidati
Circolare del Ministero (01/07/2004)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre

Roma, 25 giugno 2004
Prot. n. MOT3/2798/M350

OGGETTO: Esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione alla guida dei ciclomotori. Integrazione alla circolare prot. MOT3/4985/M310 del 16 dicembre 2003.

In relazione alle richieste di chiarimento pervenute, con riferimento alla circolare indicata in oggetto, si precisa che, in caso di esito negativo della prova d?esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, un candidato può ripetere più prove senza limitazioni, entro un anno dalla fine del corso, sia presso l?istituto scolastico o l?autoscuola dove ha frequentato il corso, sia presso altro istituto scolastico o autoscuola, sia presso un ufficio provinciale del dipartimento per i trasporti terrestri.

Inoltre, al fine di favorire l?accesso all?esame al maggior numero possibile di candidati, è consentito, in via eccezionale, a coloro che hanno frequentato il corso presso un istituto scolastico ma che non hanno potuto svolgere l?esame presso detta struttura, di sostenere l?esame direttamente presso un?autoscuola ovvero presso un ufficio provinciale del dipartimento per i trasporti terrestri, previa presentazione della domanda e dei relativi versamenti, nonché della documentazione che attesti la frequenza del corso.

Si conferma, altresì, che ai candidati respinti, conformemente a quanto previsto al paragrafo 4 della circolare indicata in oggetto, deve essere restituita solo l?attestazione di versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non viene loro rilasciato.

Ai candidati assenti, invece, è consentito richiedere una nuova seduta d?esame sulla base della domanda e dei versamenti già presentati.

Infine, si fa presente che gli esami degli allievi delle autoscuole possono svolgersi durante una ordinaria seduta d?esame per il conseguimento delle patenti di guida, a condizione che la seduta sia complessivamente non inferiore a tre ore, che i turni dei candidati al conseguimento della patente di guida e dei candidati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori siano distinti, che i candidati al conseguimento della patente di guida siano non meno di ventiquattro e che sia rispettato il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della seduta.


IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini

Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Decreto legge 30 giugno 2005, convertito, con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. MOT3/4397/M350
Roma, 2 settembre 2005

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005 è stata pubblicata la legge 17 agosto 2005 n. 168 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione".
In particolare, per quanto riguarda le disposizioni relative al rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, contenute negli articoli 5 e 5 bis della legge in esame, la normativa ha introdotto alcune novità che rendono pertanto necessario riepilogare ed aggiornare le disposizioni già fornite in materia con le circolari MOT3/3616/M310 del 6 luglio 2005 e MOT3/3949/M310 del 21 luglio 2005, che devono ritenersi abrogate.

  • 1. è stato fissato al 1 ottobre 2005 il termine di decorrenza dell'obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
  • 2. L'obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v. Tali soggetti, quindi, possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori a seguito di esame, con le modalità indicate al paragrafo 2 della circolare MOT3/4391-4374/M350 del 15 dicembre 2004.
  • 3. Coloro che compiono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, possono ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione, all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti documenti:
    • attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
    • attestazione di versamento di € 7,80 su conto corrente n. 9001;
    • certificato medico, di data non anteriore a sei mesi che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A. La legge 168/2005 in esame prevede che fino al 1 gennaio 2008 la certificazione medica potrà essere rilasciata da un "medico di medicina generale" che deve attestare che il richiedente sia in possesso di "condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore". Al riguardo, questa Amministrazione ha interessato il competente Ministero della salute, affinché lo stesso specifichi quali debbano intendersi le condizioni psicofisiche minime che un soggetto deve possedere per poter condurre ciclomotori, nonché quali siano i medici competenti a rilasciare la certificazione di idoneità. Nelle more che il Ministero della salute fornisca le suddette informazioni, codesti Uffici potranno accettare certificazioni rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in regime libero professionale sia nell'ambito di strutture pubbliche, che attestino che l'interessato sia in possesso di "condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore";
    • attestato di frequenza di specifico corso presso un'autoscuola. Detto corso verte sulle materie previste dall'art. 1 del D.M. 30 giugno 2003 ed ha durata di 12 ore, così suddivise: 4 ore da destinare alle norme di comportamento, 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione e 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge. Non sono ammesse più di tre ore di assenza. Le autoscuole possono effettuare corsi cumulativi, sia per candidati maggiorenni che minorenni (questi ultimi, tuttavia, dovranno poi sostenere l'esame). La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, del D.M. 30 giugno 2003. L'attestato di frequenza dovrà essere rilasciato, al termine del corso, conformemente al modello previsto all'allegato 1 della presente circolare. Non potrà essere rilasciato il suddetto attestato di frequenza a coloro che superano le tre ore di assenza.
  • 4. La domanda da presentare all'Ufficio provinciale per ottenere il rilascio senza esame del suddetto documento può essere redatta anche utilizzando il modello 2112 MEC; in tal caso, in corrispondenza della casella "patente richiesta", l'interessato dovrà scrivere la sigla "CIGC".
  • 5. L'istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.
  • 6. L'obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per esame.
  • 7. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del certificato di cui all'oggetto anteriormente al 1º luglio 2005, ma che sostengono l'esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
  • 8. Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1º luglio 2005, non devono produrre il certificato medico. Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1º luglio 2005 l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l'esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell'obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l'esame ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico.
  • 9. Non sono obbligati a produrre l'attestazione di frequenza del corso i maggiorenni i cui certificati siano stati rilasciati senza esame, nel periodo intercorrente tra il 1º luglio 2005 ed il 22 agosto 2005; parimenti non hanno l'obbligo di produrre la suddetta attestazione i maggiorenni che hanno presentato all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il 22 agosto 2005, l'istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
  • 10. Eventuali richieste di duplicato del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori devono essere corredate dal certificato di idoneità psicofisica.
  • 11. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida. La legge 168/2005 ha introdotto anche altre importanti novità in materia: a) possibilità di sottoporre a procedimento di revisione il titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, limitatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici; b) possibilità di sospendere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 129 del codice della strada, in caso di perdita temporanea dei requisiti psicofisici; c) possibilità di revocare il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 130 del codice della strada, in caso di perdita definitiva dei requisiti psicofisici; d) introduzione del principio della scadenza di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 126 del codice della strada. Il rinnovo di validità avviene secondo le scadenze previste per la patenti di guida della categoria A. Con successivo provvedimento saranno fornite disposizioni operative relative alla procedura di rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori. Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni, la data di scadenza di validità ed eventuali prescrizioni devono essere annotate manualmente sul certificato stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini

Allegato alla circolare prot. n. MOT3/4397/M350 del 2 settembre 2005

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ATTENZIONE! Per scaricare la Guida per la preparazione all'esame del patentino realizzata dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti clicca QUI oppure vai nell'area Downloads.

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