Sospensione
della patente di guida
La sospensione
della patente consiste nella privazione della sua validità per
un certo periodo di tempo.
SOSPENSIONE
A TEMPO INDETERMINATO
Quando l?interessato
risulti temporaneamente privo dei requisiti psico-fisici prescritti dall?art.
119:
- in sede
di accertamento sanitario nell?ambito della procedura di conferma
di validità
- a seguito
di un provvedimento di revisione
Il provvedimento
è emesso dal Ministero e dura fino a quando l?interessato
non produce la certificazione della commissione medica locale attestante
il recupero dei prescritti requisiti psico-fisici.
Contro il
provvedimento è ammesso il ricorso:
- al TAR
competente entro 60 giorni
- al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni
SOSPENSIONE
A TEMPO DETERMINATO
La sospensione della patente di guida a tempo determinato viene applicata
come sanzione amministrativa accessoria quando il titolare sia incorso
nella violazione di norme del Codice.
Sospensione
come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni amministrative pecuniarie
L?agente
che accerta la violazione provvede al ritiro materiale della patente e
al rilascio di un permesso provvisorio di guida che consenta di condurre
il veicolo nel luogo di custodia indicato dall?interessato. Entro
5 giorni dal ritiro la patente deve essere inviata al prefetto territorialmente
competente. Questi, nei successivi 15 giorni, emana l?ordinanza,
in cui viene indicata la durata della sospensione, che va notificata all?interessato,
comunicata al Ministero ed annotata sulla patente. Se il termine di 15
giorni non viene rispettato, l?interessato può ottenere la
restituzione della patente.
E? ammesso ricorso al prefetto competente territorialmente avverso
la sanzione principale.
Sospensione
come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali
Per
molte violazioni alle norme del Codice punite con sanzioni penali (arresto,
ammenda) è prevista la sanzione accessoria della sospensione della
patente. L?agente o l?organo accertatore ritira immediatamente
la patente e trasmette entro 10 giorni il verbale al prefetto. Il prefetto
provvede ad emanare il provvedimento fissandone la durata. Il provvedimento
è iscritto sulla patente e comunicato al Ministero.
E?
ammesso ricorso all?autorità giudiziaria del luogo dove è
stata commessa la violazione.
Sospensione
a seguito di incidente per violazione di una norma del codice della strada
con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo)
L?organo
accertatore che ha provveduto al rilevamento del sinistro trasmette entro
10 giorni copia del rapporto e del verbale di contestazione al prefetto
territorialmente competente, e al Ministero. Il prefetto, sentito il parere
del Ministero , dispone la sospensione provvisoria della patente fino
a un massimo di 1 anno ordinando all?intestatario di consegnarla
entro 5 giorni dalla comunicazione dell?ordinanza: il provvedimento
viene iscritto sulla patente e comunicato al Ministero.
E? ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
E? ammesso anche ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione.
ID 56
|