Guida
accompagnata
Ai
minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente
di guida della cat. A1 è consentita, a fini di esercitazione, la
guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque
di potenza specifica riferita alla tara fino a 55 kW/t (70 kW al massimo
se si tratta di autovetture), purché accompagnati da un conducente
titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci
anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, su istanza presentata al medesimo
ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
Il minore autorizzato può procedere alla guida accompagnato da
uno dei soggetti indicati solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di
corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su
strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola
con istruttore abilitato e autorizzato.
Sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra
persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida
deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche
"GA" (Guida accompagnata).
Nelle ipotesi di guida accompagnata:
- non e' consentito il superamento della velocità di 100 km/h per
le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. In caso
di violazioni, l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi
esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.
- al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola
in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è fatto
divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine
al bordo destro della carreggiata.
- se il minore autorizzato commette violazioni per le quali sono previste
le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente di guida, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione
alla guida accompagnata e in tal caso il minore non può conseguire
di nuovo l'autorizzazione.
- se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione,
si applica una forte sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Inoltre
è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata
e in tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione.
ID62
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