Requisiti
fisici e psichici
per
il conseguimento della patente di guida
1. Non può
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida
chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza
veicoli a motore.
2. L'accertamento
dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma
4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento
suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei
servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente
al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico
delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente
effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia
di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei
gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento
dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da
diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti
di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti
dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro
la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la
conferma o la revisione della patente di guida. (aggiunto dalla legge
07/12/1999 n. 472)
3. L'accertamento
di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore
a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di
guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del
richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico
di fiducia.
4. L'accertamento
dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali
costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati
e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere
formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una
prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari
esigenze;
b) di coloro
che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a
guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5
t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro
per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro
nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali
e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa
l'idoneità e la sicurezza della guida.
d-bis) dei
soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma
delle patenti C, D, CE, DE. In tal caso la commissione medica è integrata
da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi
alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso
il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro
trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione
medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione
esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati
agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta
commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero,
di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e
fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività
delle commissioni mediche locali.
6. Di tale
parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in
sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione
della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonché in sede di
decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta
dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..
7. Per esprimersi
sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il
Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti
ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento
di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire
e confermare le patenti di guida; b) le modalità di rilascio ed i modelli
dei certificati medici; c) la composizione e le modalità di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte
un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora
vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a)
del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere
del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove
richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia; d) i tipi e le caratteristiche
dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici
di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui
al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento
dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione
psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità,
è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire
alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico
che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati
e minorati fisici.
Requisiti
morali per ottenere il rilascio della patente di guida
1. La patente
di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali
o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27
dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327,
e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata
e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché
alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione
di reati della stessa natura.
2. A tal
fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di
guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente
tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della
Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del
personale del Ministero dell'interno .
3. Avverso
i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno
il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione.
ID7
|