Patenti
per la guida dei veicoli a motore
NUOVA
NORMATIVA IN VIGORE DAL 19 GENNAIO 2013
Il
governo ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva
europea 2006/126/CE sulla patente di guida. La nuova disciplina entrerà
in vigore il 19 gennaio 2013.
Ecco, per ciascuna categoria di patente, i veicoli che si possono guidare:
AM
- Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima non superiore
a 45 km/h, cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna,
oppure di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW
per i motori elettrici;
- Veicoli a tre ruote (categoria L2e) con velocità massima non superiore
a 45 km/h e motore di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione
comandata, oppure di potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per
gli altri motori a combustione interna, oppure di potenza nominale continua
massima inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici.
- Quadricicli leggeri di massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg (categoria
L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità
massima inferiore o uguale a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50
cm3 per i motori ad accensione comandata o di potenza massima netta inferiore
o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna o di potenza
nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
Questa patente si può conseguire in Italia a partire da 14 anni,
ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei
16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere
la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata
a 14 anni.
A1
- Motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11
kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.
- Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni.
A2
- Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso
non superiore a 0,20 kW/kg e che non siano derivati da una versione che
sviluppa oltre il doppio della potenza massima.
- Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
A
- Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e)
o con carrozzetta (categoria L4e), motocicli senza limitazioni.
- Tricicli di potenza superiore a 15 kW a condizione che il titolare abbia
compiuto 21 anni.
Questa patente si può conseguire con accesso graduale a partire
da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno
2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni. In ogni caso
occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.
B1
- Quadricicli diversi da quelli leggeri (guidabili con patente AM) con
massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) eo 550 kg per
i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie
per i veicoli elettrici, e potenza massima netta del motore inferiore
o uguale a 15 kW.
Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni e non abilita
alla guida di alcun motociclo.
B
- Autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg per
il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente.
Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli
composto da motrice di categoria B e:
• rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg,
oppure
• rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché
la massa massima autorizzata del complesso non si superiore a 3.500 kg;
• rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg e massa
massima autorizzata del complesso superiore a 3.500 kg ma non superiore
a 4.250 kg, a condizione di superare una prova di pratica di guida su
veicolo specifico. Tale estensione dell’abilitazione della patente
B è comprovata dall’apposizione del codice 96 sulla patente,
in corrispondenza di tale categoria.
- Quadricicli
guidabili con la patente B1.
- Inoltre, solo sul territorio nazionale, abilita alla guida di veicoli
di categoria A1 nonché di tricicli di potenza maggiore di 15 kW a condizione
che il titolare abbia compiuto 21 anni;
BE
- Complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio
con massa massima autorizzata superiore a 750 kg ma non superiore a 3.500
kg: ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso non deve
essere superiore a 7.000 kg. Questa patente si può conseguire a
partire da 18 anni.
C1
- Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D (es. autocarri)
la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, ma non superiore
a 7.500 kg, per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente.
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio
di massa massima non superiore a 750 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
C1E
- Complessi di veicoli composti composti da:
• motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata
superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso
non sia superiore a 12.000 kg;
• motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata
superiore a 3.500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso
non sia superiore a 12.000 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
C
- Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D (es. autocarri)
aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, anche se trainanti
un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva
l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di
cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni
(vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).
CE
- Complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio
con massa massima autorizzata superiore a 750 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva
l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di
cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni
(vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).
D1
- Autoveicoli per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente,
di lunghezza massima di 8 metri. Agli autoveicoli di questa categoria
può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750
kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.
D1E
- Complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio
con massa massima autorizzata superiore a 750 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.
D
- Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone
oltre al conducente. A tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio
di massa massima non superiore a 750 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva
l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di
persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni
(vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS).
DE
- Complessi di veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio
con massa massima autorizzata superiore a 750 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva
l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di
persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni
(vedi nuovo art. 115. comma 1, CdS).
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